5 per mille nel 2018

Cos’è e come si destina il 5 per mille attraverso la dichiarazione dei redditi

Come ogni anno, anche nel 2018, relativamente ai redditi del 2017, ai contribuenti italiani è stata data l’opportunità di scegliere se destinare una quota del 5 per mille della propria imposta sul reddito, o Irpef, al sostegno di enti di volontariato, di associazioni sportive dilettantistiche che operano senza fini di lucro, oppure ai comuni di residenza, per le attività di carattere sociale; questa scelta non è obbligatoria: è personale e volontaria. Ma come si effettua?
È possibile effettuare la scelta nel momento in cui si compila la propria dichiarazione dei redditi annuale, firmando in uno dei sette riquadri appositi sul modello della dichiarazione dei redditi (730 oppure modello redditi 2017, ex unico). Se non si esprime una preferenza specifica, il denaro viene devoluto a tutti coloro che rientrano nella categoria indicata; diversamente, indicando il codice fiscale di un soggetto in particolare, la quota viene destinata specificamente a quel soggetto. Anche i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi possono scegliere di destinare il 5 per mille, utilizzando la scheda allegata al documento rilasciato dal datore di lavoro, che certifica i redditi percepiti: entro il 7 luglio per coloro che effettuano la dichiarazione tramite un Caf, entro il 23 luglio per coloro che inviano i moduli per via telematica. Per la dichiarazione dei redditi 2017, riguardo al 5 per mille ci sono delle novità che interessano, più che altro, i soggetti che ne devono beneficiare.

Novità sul 5 per mille

La prima novità è la creazione a carattere permanente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un elenco di nomi e sigle di tutti i soggetti che beneficiano del 5 per mille. L’elenco completo, che viene pubblicato ogni anno, si può consultare sul sito: www.agenziaentrate.gov.it, in cui è possibile anche utilizzare il motore di ricerca messo a disposizione degli utenti. A partire dal 2017, è stata semplificata la procedura per essere ammessi alla ripartizione delle quote del 5 per mille; gli enti che risultano nell’elenco definitivo già dal 2016, non sono più tenuti a presentare la domanda telematica di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, perché già in regola con i requisiti previsti dalla norma, se le loro condizioni non sono cambiate: sono tenuti esclusivamente ad aggiornare i propri dati oppure a cancellarli. La domanda di iscrizione nell’elenco e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, invece, dagli enti di nuova costituzione e da quelli che non si sono iscritti nel 2016 perché non avevano i requisiti richiesti. Nel caso in cui sia cambiato il legale rappresentante di un ente già iscritto nell’elenco, quest’ultimo deve presentare nuovamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 30 giugno, con l’indicazione sia della data della nomina che della data di iscrizione dell’ente. La seconda novità riguarda gli adempimenti fiscali per gli enti che beneficiano del 5 per mille: sono tenuti a redigere una relazione e un rendiconto, spiegando come è stato usato l’importo ricevuto. Questa documentazione va presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso di un contributo pari a 20 mila euro o maggiore di questa cifra. Negli altri casi, la documentazione sarà conservata per 10 anni nella sede dell’ente ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’iscrizione nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate

Come è previsto dall’attuale normativa, gli enti e le associazioni sportive dilettantistiche, per beneficiare della ripartizione delle quote del 5 per mille, devono risultare iscritti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate; per iscriversi, occorre presentare una domanda apposita all’Agenzia delle Entrate e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’amministrazione competente. È possibile procedere all’iscrizione nell’elenco con la modalità telematica, per mezzo del software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel oppure Fisconline, in modo diretto o tramite intermediario, che deve essere abilitato. Per il 2017, la data fissata per la presentazione della domanda è l’8 maggio, mentre quella entro cui occorre dimostrare di possedere i requisiti è il 7 maggio. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, questa va presentata entro il 30 giugno, dal legale rappresentante dell’ente o associazione. Nel caso degli enti di volontariato, la domanda va presentata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate da cui dipende il territorio in cui ha il domicilio fiscale l’ente di volontariato; nel caso delle associazioni sportive, la domanda va inoltrata all’ufficio del Coni da cui dipende il territorio in cui si trova la sede legale dell’associazione sportiva dilettantistica. Gli enti che non sono in regola con gli adempimenti richiesti, possono provvedere a regolarizzare a propria situazione, non oltre il 2 ottobre, presentando la domanda di iscrizione oppure di integrazione della documentazione richiesta e versando una sanzione di 250 euro.

Pubblicazione dell’elenco

L’Agenzia delle Entrate, sia per motivi di trasparenza che per facilitare la selezione, rende disponibili online, sul sito istituzionale, gli elenchi dei potenziali destinatari del 5 per mille, enti e associazioni che hanno già ottenuto l’accredito in modo permanente: gli elenchi sono aggiornati, di volta in volta, nel momento in cui si aggiungono nuovi iscritti; quelli definitivi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto secondo il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 luglio 2016. I beneficiari potenziali sono raggruppati per categorie e sono quattro: ricerca sanitaria, ricerca scientifica, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche. Per un accesso facilitato a questi dati, da parte del contribuente, nella sezione dedicata del portale dell’Agenzia delle Entrate, il motore di ricerca consente di selezionare per denominazione, codice fiscale o provincia.

Enti che possono ricevere il 5 per mille

Il 5 per mille dell’imposta sul reddito (delle persone fisiche) può essere destinato a tutti quei soggetti che svolgono un tipo di attività che rientra fra quelle previste, secondo il DPCM del 2010, e precisamente:

  • Attività che sostengono il volontariato oppure organizzazioni con scopi di utilità sociale, senza fini di lucro
  • Attività che finanziano l’università e la ricerca scientifica oppure la ricerca in campo medico-sanitario
  • Attività di associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, che rispondono a requisiti di interesse sociale, riconosciute dal CONI
  • Attività sociali che vengano svolte nel comune di residenza del contribuente

 

Per chiarire le idee …

A chi corrispondono, in pratica, i soggetti a cui è devoluto il 5 per mille? Si tratta di realtà che fioriscono nell’ambito del volontariato oppure del terzo settore; può trattarsi di un centro anziani, una squadra di calcio o di basket locale, un centro di supporto per donne o minori che vivono in situazioni difficili oppure di recupero per tossicodipendenti; ma anche di onlus a carattere internazionale, istituti di ricerca, associazioni per la tutela ambientale, gruppi che promuovono scavi archeologici, volontari che si impegnano per l’acquisto di ambulanze, e altro ancora. Alcuni enti o associazioni attivano, ogni anno, delle vere e proprie campagne, attraverso i mezzi di comunicazione sia regionali che nazionali, per avere visibilità e attirare, così, il consenso per le proprie attività; molti enti e associazioni, invece, contano sul passaparola tra gli abituali sostenitori oppure su iniziative a livello locale. In ogni caso, la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro è tra quelle che ricevono il maggior numero di donazioni, sia per l’impegno nel campo della ricerca scientifica che in quello della ricerca sanitaria; per quanto riguarda il volontariato, i maggiori contributi vengono devoluti solitamente a Emergency e a Medici senza Frontiere.

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