Chi deve fare il 730

chi deve fare il 730

Chi può presentare il Modello 730/2016

Il modello 730 è riservato a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito solo redditi da lavoro dipendente o pensione, redditi da fabbricati o terreni, redditi di capitale, di lavoro autonomo esercitato non abitualmente per il quale non è richiesta partita IVA, oppure redditi diversi come quelli derivanti da terreni o fabbricati all’estero. Già dallo scorso anno è possibile avvalersi del Modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

A chi conviene il Modello 730/2016

Scegliere di presentare il Modello 730 anziché il Modello Unico comporta una serie di vantaggi. Innanzitutto il contribuente non dovrà procedere a complicati calcoli, evitando così anche il rischio di commettere errori. Inoltre il Modello 730 consente, a coloro che possono vantare crediti verso l’Erario, di ottenere i relativi rimborsi in tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti per il Modello Unico. Se invece dai conteggi dovesse emergere un importo a debito, questo sarà trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sulla rata di pensione, evitando così al contribuente il fastidio di dover compilare un Modello F24 e recarsi poi in Banca o presso un ufficio postale per il pagamento.

Il Modello 730/2016 precompilato

Un’importante novità di quest’anno riguarda la possibilità, accedendo con un codice PIN ed una password all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, di trovare la propria dichiarazione dei redditi 2016 precompilata e già predisposta per l’invio telematico. Nel modello sono già presenti i dati di cui l’Agenzia è a conoscenza: reddito di lavoro e ritenute, mutui bancari, spese mediche e ticket per prestazioni specialistiche, spese per interventi di manutenzione effettuati negli anni precedenti e suddivisi in quote annuali ed assicurazioni sulla vita. Una volta verificata l’esattezza e la completezza dei dati contenuti è possibile, dopo aver effettuato la scelta del due, dell’otto e del 5 per mille di procedere direttamente all’invio telematico della dichiarazione.

A chi destinare il 5 per mille 2016

Le associazioni onlus, gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che desideravano essere iscritte nell’elenco a disposizione dei contribuenti per la destinazione del 5 per mille erano tenuti a presentare domanda all’Agenzia nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 9 maggio 2016. Una volta verificati i requisiti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco cinque per mille delle Associazioni ammesse a beneficiare del contributo. Tra quelle presenti in elenco il contribuente potrà scegliere a chi destinare la sua parte. Occorre precisare che la scelta non comporta alcun aumento di imposte, in quanto si tratta di somme che sono già state trattenute al lavoratore o al pensionato.

Controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate

Se il contribuente non effettuerà modifiche sul Modello 730 precompilato già presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate non vi sarà nessun tipo di controllo riguardante gli oneri e le spese riportati in dichiarazione. Se invece questi vengono modificati, perché risultano non corretti o incompleti, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere entro quattro mesi dalla presentazione, una verifica sui documenti riportati. Non vengono invece considerati modificati i modelli su cui si inseriscono dati che non comportano alcuna differenza sull’imposta dovuta o a credito risultante, come ad esempio la scelta del due, cinque ed otto per mille, oppure la variazione di residenza o di stato civile.

Modello 730: scadenze fiscali 2016

Il Modello 730/2016 precompilato è a disposizione dei contribuenti nella propria area del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile. Da questa data coloro che intendono avvalersi del servizio possono accedere e controllare i dati in esso contenuti. L’invio telematico della dichiarazione dovrà avvenire entro il 7 luglio 2016. La stessa scadenza vale per la presentazione del Modello 730/2016 attraverso un CAF o il proprio sostituto d’imposta. Gli eventuali conguagli a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione verranno effettuati direttamente dal sostituto d’imposta nella busta paga di luglio (se il contribuente è un lavoratore dipendente) oppure con la rata della pensione di agosto (se si tratta di pensionato). In caso di contribuente che non dispone di sostituto d’imposta l’eventuale rimborso verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate in contanti presso un ufficio postale se l’importo è inferiore a €. 1.000,00 o mediante vaglia della Banca d’Italia in caso di rimborso maggiore. Se dalla dichiarazione emerge un debito il contribuente dovrà effettuare il versamento con il Modello F24.

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