Compilazione CU 2016 per i sostituti d’imposta

La compilazione della Certificazione Unica 2016

La Certificazione Unica – CU 2016 – ha sostituito dall’anno scorso il Modello CUD riservato ai lavoratori dipendenti e la certificazione dei compensi che veniva consegnata ai lavoratori autonomi.

Il principale scopo del Modello CU è quello di andare a sostituire completamente la trasmissione, ancora oggi obbligatoria, del Modello 770 da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto redditi soggetti a contributi e ritenute. Tramite la trasmissione telematica del Modello CU 2016 ordinario, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono effettuare all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima è in grado di reperire i dati contabili di ogni lavoratore dipendente o pensionato, per inserirli poi nel Modello 730 precompilato.

La principale novità del modello CU di quest’anno è rappresentata dallo sdoppiamento di quest’ultimo: un modello CU semplificato destinato al lavoratore, ed uno ordinario destinato all’Agenzia delle Entrate.

La scadenza entro cui i sostituti d’imposta devono effettuare la trasmissione del Modello CU ordinario all’Agenzia delle entrate è fissata per il 7 marzo prossimo, mentre ai dipendenti e collaboratori dovrà essere consegnato il modello CU semplificato entro il 29 febbraio (oppure entro 12 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). Per la trasmissione al lavoratore il sostituto d’imposta ha due diverse possibilità: o utilizza l’invio cartaceo oppure la spedizione via e-mail. Per i pensionati invece gli enti pensionistici effettueranno esclusivamente l’invio per posta elettronica.

Un po’ più di tempo viene concesso ai sostituti d’imposta per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello CU relativo agli autonomi. Per questi ultimi, poiché i dati non devono essere inseriti nel Modello 730 precompilato, i datori di lavoro hanno tempo fino al 31 luglio per inviare la certificazione al Fisco.

La Certificazione Unica ha valore dichiarativo e deve contenere alcuni dati essenziali. Innanzitutto deve riportare il codice fiscale del soggetto che ha percepito i compensi. Nel modello il sostituto d’imposta dovrà riportare anche il codice fiscale del coniuge, anche se non è fiscalmente a carico. La data di inizio o di cessazione devono essere indicate se avvenute nel corso dell’anno solare interessato, mentre deve essere barrata la casella “in forza al 31/12” se il lavoratore risulta ancora impiegato in azienda.

I redditi da indicare sono quelli erogati nel corso dell’anno, a titolo di redditi da lavoro dipendente ed equiparati, soggetti a tassazione separata, compensi e provvigioni anche occasionali, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. Una novità di quest’anno è rappresentata dall’obbligo di indicare nella certificazione da trasmettere al Fisco anche i compensi erogati a seguito di pignoramenti ed espropri. Anche le prestazioni relative a contratti di appalto per lavori condominiali, l’indennità per cessazione di rapporti d’agenzia, funzioni notarili ed attività sportiva andranno indicati nella Comunicazione Unica 2016.

Viene infine data la facoltà di inserire in questo modello anche i redditi diversi di natura finanziaria. La certificazione di questi redditi viene rilasciata dal notaio o dall’intermediario, e riporta i dati anagrafici del percipiente, il codice fiscale, la data e la natura dell’operazione, i corrispettivi, differenziali e premi ottenuti.

La struttura principale del modello per la Certificazione Unica 2016 è rimasta invariata. Si compone, come quello dello scorso anno, di due parti, di cui la prima riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, mentre la seconda riservata ai redditi da lavoro autonomo. Come già precisato, attraverso questo strumento l’Agenzia delle Entrate disporrà di una delle fonti principali da utilizzare per la compilazione del Modello 730 precompilato, che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia a partire dal 15 aprile 2016. Proprio attraverso la trasmissione del CU 2016 infatti è in grado di rilevare i compensi del singolo contribuente, le ritenute da lui subite e le detrazioni di cui potrà usufruire.

Si tratta di un adempimento reso in parte un po’ più complesso per il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), in quanto prevede l’inserimento di una parte di dati che in precedenza venivano comunicati solo con il Modello 770, la cui successiva compilazione risulterà peraltro più agevole.

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