Gli elenchi di presentazione per il 5 per mille 2017

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Le novità del 2017

Sono due i riferimenti normativi per muoversi nel pianeta del 5 per mille 2017:

  1. la Legge di Stabilità del 2015
  2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato luglio 2016 (dpcm)

Se da un lato infatti, la Legge di Stabilità del 2015 ha dato il via alla stabilizzazione del 5 per 1000, il DPCM, datato 7 luglio 2016, ha dato attuazione a quanto previsto dal provvedimento legislativo, determinando l’entrata in vigore di importanti novità che dovrebbero offrire un quadro normativo più semplice e trasparente.

Sono novità destinate ad incidere non solo sui beneficiari del 5 per mille, ma anche su Agenzia delle Entrate e Ministeri coinvolti, chiamati ad erogare i contributi.

La prima novità è determinata dalla stabilizzazione del 5 per mille: non più quindi un provvedimento provvisorio rinnovabile di anno in anno, ma una misura stabilmente prevista per gli anni futuri.

La seconda novità è rappresentata dalla pubblicazione da parte dei soggetti pubblici di un elenco dei beneficiari del 5 per mille della rendicontazione, inviata dai beneficiari, di quanto realizzato con il contributo.

Terza innovazione, incide invece sui beneficiari – associazioni di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche – che non saranno più obbligate a presentare la domanda annualmente. Questo significa, per i beneficiari, una possibilità di programmazione finanziaria, improntata ad una continuità delle entrate su base pluriennale e non più cadenzata alla singola annualità.

Gli adempimenti per i beneficiari

Sul fronte dei beneficiari, che lo ricordiamo sono potenzialmente:

  • le associazioni di volontariato
  • le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali
  • le associazioni di promozione sociale
  • le fondazioni senza scopo di lucro onlus
  • le fondazioni di diritto privato che agiscono nel campo della promozione culturale
  • le associazioni sportive dilettantistiche che svolgano la loro attività con ricadute nel campo della promozione sociale
  • le fondazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro delle onlus
  • le fondazioni di diritto privato che agiscono nel campo della promozione culturale

la prima e più importante novità è il venir meno dell’invio della domanda di ammissione alla ripartizione dei fondi.

Coloro che vorranno essere ricompresi nell’albo dei soggetti ammissibili a partecipare al riparto del 5 per mille infatti, non dovranno più presentare la richiesta ogni anno o la certificazione sostitutiva a cui erano precedentemente obbligati. Laddove siano in possesso dei requisiti previsti e nel caso in cui non siano intervenute modifiche rispetto ai dati forniti in precedenza non verranno loro richieste nuove comunicazioni.

Il rendiconto

Il 5 per mille 2017 lascia invece, a carico dei beneficiari, l’obbligo di presentare un rendiconto. Lo stesso dovrà essere redatto ed inviato entro un anno dall’erogazione del contributo e dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri nel dettaglio l’utilizzo dei fondi.

La relazione verrà illustrata utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà riportare l’identificativo sociale e fiscale del Beneficiario con i relativi recapiti fisici e telematici; l’anno fiscale di riferimento con l’indicazione degli importi ricevuti e della relativa data; le attività svolte e le spese sostenute e i fondi eventualmente accantonati per lo svolgimento di attività pluriennali.

L’obbligo di rendicontazione invece non sussiste per i soggetti che abbiano spese inferiori ai 20.000 euro.

L’elenco dei beneficiari

Per garantire maggior trasparenza nella formazione degli elenchi e nella successiva assegnazione, l’Agenzia delle Entrate e i Ministeri interessati devono predisporre e pubblicare gli elenchi dei soggetti beneficiari che, vengono divisi per aree di competenza, e le relative relazioni di rendiconto.

Nello specifico, il Ministero dell’Università e della Ricerca predispone l’elenco delle Università e degli Enti di ricerca. Il Ministero della Salute redige invece l’elenco degli enti di ricerca in ambito sanitario, mentre l’Agenzia delle Entrate predispone l’elenco della Associazioni sportivo dilettantistiche e degli Enti di volontariato che abbiano inoltrato domanda di ammissione.

Le scadenze

Per i soggetti beneficiari, tenuto conto che per quelli già rientranti negli elenchi non sussiste più l’obbligo di presentare annualmente la domanda di ammissione, resta solo la scadenza entro 30 giorni dal ricevimento dei fondi di presentare il rendiconto; rimangono invece invariate le possibilità di rettifica e correzione dell’elenco che verrà pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno.

Per i contribuenti le scadenze per scegliere l’eventuale beneficiario del 5 per mille – è una facoltà e non un obbligo – sono legate alla presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Va evidenziato come il 5 x1000 2017, oltre ai soggetti indicati, può essere destinato anche al finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali.

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