A partire dal 2006, è possibile donare una somma pari al 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi ad una serie di associazioni che fanno parte di un apposito registro redatto dallo Stato Italiano, come ad esempio l’Onlus, quegli enti che promuovono l’integrazione culturale tramite opportune politiche sociali ed i distretti che si occupano della ricerca, sia in ambito sanitario che universitario.
Per questo motivo, questo contributo volontario, che secondo le attuali normative vigenti viene considerato a tutti gli effetti come un sussidio fornito ad uno specifico ente, viene considerato come una voce importante del proprio 730, motivo per cui è opportuno conoscere nel dettaglio tutte le informazioni relative al 5 per mille.
Nel corso di questo breve articolo verrà trattato principalmente tutto ciò relativo alla detraibilità di questa particolare erogazione liberale, chiarendone ogni singolo aspetto. Prima di addentrarci ulteriormente all’interno di questo argomento, però, è opportuno precisare che affinché la detrazione di questo sussidio dalla propria dichiarazione dei redditi sia possibile dev’essere soddisfatta almeno una di due condizioni, salvo differente specificazione: un massimale di introiti pari a settantamila euro, ed un limite per le donazioni pari ad un decimo degli stessi presso la stessa associazione o istituzione.
Detraibilità dell’erogazione liberale ad associazioni di utilità sociale e promozione sociale
Le attività no profit che investono le proprie risorse nel sociale, maggiormente note con il nome di ONLUS, fanno parte delle associazioni cui poter destinare il proprio cinque per mille; lo stesso discorso vale per quanto concerne le APS, ossia quelle associazioni che promuovono una serie di interventi dal punto di vista sociale sul territorio. in particolare, è possibile detrarre questo importo laddove sia stata seguita una di due specifiche procedure o modalità, indipendentemente dall’ente cui si intende destinare questo sussidio, che verranno descritte qui di seguito:
- Nel caso in cui l’erogazione liberale sia stata concessa tramite pagamento in denaro, affinché questa possa essere detratta dal proprio 730, questa dovrà essere stato versato tramite istituto bancario, ufficio postale, carta prepagata o assegno
- Nel caso in cui l’erogazione liberale sia stata concessa tramite altri mezzi, indipendentemente dal loro tipo, dovrà essere stimato il prezzo dei beni che sono stati forniti all’associazione in causa, che dovrà essere opportunamente certificata, sia per quanto concerne il valore che per quanto riguarda la descrizione dei singoli elementi che compongono la donazione
In particolare, laddove vi siano verificati eventi imprevisti di natura traumatica, come ad esempio terremoti ed affini, l’importo della donazione presso le associazioni di questo stampo viene immediatamente raddoppiato, di modo da poter garantire a tutti coloro che vivono una situazione di forte disagio di riprendersi nel minor tempo possibile, grazie alla generosità di tutti coloro che intendono contribuire tramite questa misura straordinaria.
Detraibilità dell’erogazione liberale ad associazioni di ricerca, scuole ed università
In base alle normative promulgate dallo Stato Italiano, è possibile destinare una parte del proprio reddito alle associazioni che si occupano di ricerca, oltre che alle istituzioni scolastiche; in particolare, in questo caso non è previsto un ammontare limite per l’importo da destinare alle istituzioni scolastiche. L’erogazione deve consistere in un ammontare di denaro, regolamentato come nel caso delle ONLUS, ove alla voce riguardante la causale del versamento dovrà essere indicato uno specifico indirizzo fra i seguenti:
- Istituti universitari ed associazioni legate ad istituti universitari
- Università pubbliche, non gestite dai privati
- Istituzioni che operano nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, afferenti al Ministero della Ricerca oppure al Ministero dell’Istruzione
- Associazioni che si occupano della valorizzazione del territorio protetto
In particolare, laddove questa donazione venga effettuata da un’impresa o da un ente, dunque non da un singolo cittadino, le regole che sono state descritte in precedenza valgono in egual misura. Quest’erogazione liberale, tramite la compilazione di un apposito modulo, può essere detratta dalla propria dichiarazione dei redditi, nel caso di un singolo contribuente, o deve essere collocata in una voce di bilancio idonea, affinché possa essere defalcata, nel caso di un’azienda o di un ente.
Detraibilità dell’erogazione liberale ad associazioni di stampo non governativo
Un caso particolare, per quanto concerne le associazioni simili alle ONLUS, è quello delle organizzazioni di stampo non governativo, che a partire dall’introduzione del cinque per mille sono state immediatamente inserite all’interno del registro delle associazioni cui è possibile donare questo sussidio. Infatti, in tal caso non si seguono le stesse misure legali descritte in precedenza, motivo per cui è opportuno specificarle: il contributo volontario corrispondente all’erogazione liberale non può superare il due percento dell’ammontare complessivo della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, considerando che questi enti rientrano nella categoria delle ONLUS, è possibile detrarre un ammontare pari al diciannove percento della somma erogata tramite questo sussidio, dunque non può essere defalcato completamente dal proprio 730.
Infine, è opportuno menzionare, in linea generale, tutte quelle associazioni che non rientrano nelle tre categorie che sono state descritte nel corso di questa breve guida seguono quanto detto durante l’introduzione, per quanto concerne le norme legislative che si applicano in tal caso. Esistono tuttavia alcune ulteriori norme che è opportuno tenere in considerazione, come ad esempio nel caso delle erogazioni liberali verso un partito politico, un’associazione che si occupa di musica, oppure verso un’ente sportivo, la detraibilità è pari al diciannove percento della somma versata, dunque non si applicano le regole descritte in precedenza.