5 per mille nel 2017

Novità del 5 per mille 2017

La legge finanziaria ha introdotto delle novità relativamente al 5 per mille 2017, soprattutto per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi e il documento di rendicontazione.

Cos’è il 5 per mille?

Il 5 per mille è la quota di Irpef che lo Stato divide tra le associazioni non profit, che svolgono attività socialmente utili o di ricerca scientifica. Rappresenta una sorta di contributo diretto per sostenere la crescita e il raggiungimento degli obiettivi sociali per cui tali organizzazioni o enti sono stati creati. In particolare il 5 per mille rappresenta una quota percentuale dell’Irpef ovvero l’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti ogni anno versano allo Stato in base alla loro capacità reddituale, calcolata in sede di dichiarazione dei redditi. È proprio in quest’ultima che i cittadini possono scegliere a chi destinare il loro 5 per mille, indicandolo in un apposito riquadro del documento fiscale. Naturalmente i beneficiari devono essere soggetti individuati dalla legge e che per tale motivo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

L’elenco del 5 per mille

La prima novità del 5 per mille 2017 è l’introduzione di un elenco, in cui confluiranno tutti i beneficiari regolarmente iscritti già dal 2016, che sarà preso come riferimento anche per gli anni successivi. In particolare, a partire dal 2017, gli enti già registrati che presentano tutti i requisiti richiesti dalla legge, confluiranno nell’elenco senza presentare una nuova iscrizione. L’elenco del 5 per mille, tenuto dall’Agenzia delle Entrate, sarà aggiornato ogni anno il 31 marzo. Eventuali errori del codice fiscale, dei dati o variazioni intervenute durante l’anno, devono essere segnalate entro il 20 maggio di ogni anno, da parte del legale rappresentante o del delegato. L’istanza deve essere presentata presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’eventuale variazione del legale rappresentante deve essere comunicata entro il 20 maggio, presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data della nomina e quella in cui l’ente è iscritto nell’elenco.

Iscrizione all’elenco del cinque per mille

Gli enti che vogliono accedere al 5 per mille 2017 e negli anni successivi, devono inoltrare telematicamente un’apposita domanda, tramite il software attivato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, entro il 7 Maggio. Per fare ciò è necessario che gli enti siano iscritti ai servizi Entratel o Fisconline, in alternativa si possono rivolgere a professionisti e o intermediari abilitati a Entratel.

Pubblicazione dell’elenco del cinque per mille

Una prima versione dell’elenco 5 per mille verrà pubblicata entro il 14 maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni devono essere fatte rilevare entro il 20 maggio dal legale rappresentante. Mentre l’elenco definitivo sarà a disposizione a partire dal 25 maggio. Nel caso l’ente perda i requisiti di accesso al 5 per mille, il legale rappresentante deve darne comunicazione tramite dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.

Rendicontazione del 5 per mille

La seconda novità concerne gli adempimenti fiscali 2017 per gli enti beneficiari del 5 per mille. In particolare sono obbligati a redigere un rendiconto e una relazione illustrativa, in cui specificare come l’importo ricevuto è stato utilizzato. Tale documentazione deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se l’importo del contributo è pari o superiore ai 20 mila Euro, negli altri casi dovrà essere conservata in sede per 10 anni al fine di esibirla all’Amministrazione Finanziaria. Se l’ente utilizza il contributo per fini che non sono istituzionali, dovrà restituirlo entro 60 gironi, dalla notifica del provvedimento contestativo, maggiorato degli interessi legali.

Dichiarazione dei Redditi 2017

La scelta della destinazione del 5 per mille deve essere fatta in sede di Dichiarazione dei Redditi 2017, compilando un’apposita scheda e indicando codice fiscale e nome dell’organizzazione, associazione o ente beneficiario, iscritti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, il contribuente può anche firmare uno dei riquadri presenti sul modello Unico, 730.

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